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LEGGE 29 aprile 1940, n. 496

Istituzione di elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari. (040U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-6-1940
al: 6-5-1977
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono soggette alle disposizioni della presente legge tutte le ditte
o societa' che, nei porti o rade del Regno, per mandato dell'armatore
o del capitano,  o  del  noleggiatore  della  nave  che  sia  a  cio'
espressamente  autorizzato,   si   occupano   delle   operazioni   di
raccomandazione di navi, della  acquisizione  o  della  consegna  del
carico, e della ricerca dei passeggeri. 
 
  La presente legge non si applica agli uffici o sedi succursali  con
personale proprio, delle aziende  armatoriali  esercenti  servizi  di
navigazione in base a convenzioni con lo Stato o sui quali lo  Stato,
in forza delle convenzioni stesse o dei capitolati annessi o di leggi
speciali, esercita un diretto controllo.