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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1940, n. 80

Accordo economico collettivo stipulato il 15 febbraio 1939-XVII, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche. (040U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1940
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Testo in vigore dal:  17-3-1940

Art. 1

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo stipulato in Roma il 15 febbraio 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti e la Federazione nazionale delle cooperative di consumo, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche;
Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta dell'11 luglio 1939-XVII, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 17 ottobre 1939-XVII, con cui si approva il suddetto Accordo, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, art. 1;
Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Decreta:
È disposta la pubblicazione dell'unito testo dell'Accordo economico collettivo del 15 febbraio 1939-XVII, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, con la decorrenza stabilita dall'Accordo stesso.
Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.
Roma, addì 9 febbraio 1940-XVIII
Il DUCE del Fascismo

Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI