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DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 9 febbraio 1940, n. 80

Accordo economico collettivo stipulato il 15 febbraio 1939-XVII, per la disciplina dei rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche. (040U0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1940
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Testo in vigore dal: 17-3-1940
                        IL DUCE DEL FASCISMO 
 
                          CAPO DEL GOVERNO 
 
  Visto l'Accordo  economico  collettivo  stipulato  in  Roma  il  15
febbraio 1939-XVII, tra la Confederazione fascista degli industriali,
la  Confederazione  fascista  dei  commercianti  e   la   Federazione
nazionale  delle  cooperative  di  consumo,  per  la  disciplina  dei
rapporti tra produttori e commercianti di lampade elettriche; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro  e
della ceramica  nella  seduta  dell'11  luglio  1939-XVII,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163; 
  Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 17
ottobre 1939-XVII, con cui si approva il suddetto Accordo,  ai  sensi
del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, art. 1; 
  Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163; 
                              Decreta: 
  E'  disposta  la  pubblicazione   dell'unito   testo   dell'Accordo
economico collettivo del 15 febbraio 1939-XVII, visto dal  Segretario
generale  del  Consiglio  nazionale  delle   corporazioni,   con   la
decorrenza stabilita dall'Accordo stesso. 
  Il presente decreto sara' inserito nella Raccolta  ufficiale  delle
leggi e dei decreti del Regno. 
  Roma, addi' 9 febbraio 1940-XVIII 
                                                 Il DUCE del Fascismo 
 
                                                   Capo del Governo 
 
                                                       MUSSOLINI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI