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LEGGE 28 luglio 1939, n. 1324

Istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (039U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-10-1939 al: 9-5-1946
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Art. 1



In sostituzione dei premi previsti dal R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale, è istituito un premio da L. 200 a L. 500, per ogni tonnellata di olio minerale greggio estratto dal sottosuolo nazionale, base prodotto anidro e praticamente senza ceneri.

Il premio anzidetto sarà corrisposto, per ciascuna ditta beneficiaria, fino ad una produzione massima annua di tonnellate 100.000.