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LEGGE 28 luglio 1939, n. 1324

Istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (039U1324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-10-1939
al: 9-5-1946
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In sostituzione dei premi previsti dal R. decreto-legge  30  giugno
1934-XII, n. 1230, convertito nella legge  11  aprile  1935-XIII,  n.
690, sui prodotti  ricavati  dalla  lavorazione  degli  oli  minerali
greggi estratti dal sottosuolo nazionale, e' istituito un  premio  da
L. 200 a L.  500,  per  ogni  tonnellata  di  olio  minerale  greggio
estratto  dal  sottosuolo   nazionale,   base   prodotto   anidro   e
praticamente senza ceneri. 
 
  Il  premio  anzidetto  sara'  corrisposto,   per   ciascuna   ditta
beneficiaria, fino ad una  produzione  massima  annua  di  tonnellate
100.000.