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REGIO DECRETO 29 giugno 1939, n. 1127

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (039U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  29-8-1939 al: 21-8-1979
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, recante disposizioni per l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visti gli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto-legge anzidetto, in forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, deve essere attuato separatamente per materia e altresì gradualmente;
Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in forza dei quali, mediante Regi decreti, devonsi riunire, in appositi testi, le disposizioni legislative da attuare in ciascuna materia;
Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi di disposizioni legislative;
Tenuta presente la necessità dì provvedere per l'emanazione del R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia di invenzioni, da mettere in attuazione per prime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

(Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).


I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.