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REGIO DECRETO 29 giugno 1939, n. 1127

Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (039U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal: 29-8-1939
al: 21-8-1979
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 24  febbraio  1939,  n.  317,  convertito
nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,  recante  disposizioni   per
l'attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di
invenzioni, di modelli e di marchi; 
 
  Visti gli articoli 1, 3 e 5  del  R.  decreto-legge  anzidetto,  in
forza dei quali il richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n.  1602,
deve  essere   attuato   separatamente   per   materia   e   altresi'
gradualmente; 
 
  Visti i medesimi articoli 1, 3 e 5 in  forza  dei  quali,  mediante
Regi decreti, devonsi riunire, in  appositi  testi,  le  disposizioni
legislative da attuare in ciascuna materia; 
 
  Visti i richiamati articoli 1, 3 e 5, con i quali al Governo del Re
sono delegati speciali poteri per la formazione degli anzidetti testi
di disposizioni legislative; 
 
  Tenuta presente la necessita' di' provvedere per  l'emanazione  del
R. decreto recante il testo delle disposizioni legislative in materia
di invenzioni, da mettere in attuazione per prime; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato  per  gli
affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia  e
giustizia, per  le  finanze,  per  la  guerra,  per  la  marina,  per
l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
         (Art. 1 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). 
 
  I diritti di brevetto per invenzione industriale  consistono  nella
facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne  profitto  nel
territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da
questo decreto. 
 
  Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio del  prodotto
a cui l'invenzione si riferisce.