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REGIO DECRETO 24 luglio 1938, n. 2275

Contributi che il comune di Collecchio ed altri devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (038U2275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-5-1939 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Parma e Reggio nell'Emilia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII - 31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.