stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 luglio 1938, n. 2275

Contributi che il comune di Collecchio ed altri devono versare all'Erario in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490. (038U2275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-5-1939
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale approvato  con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal competente  Regio  provveditore
agli  studi  dei  contributi  da   consolidare   per   gli   ex-corsi
integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi  corsi  secondari  di
avviamento professionale, e  le  deliberazioni  di  accettazione  dei
Comuni interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento,  alcuni  dei
predetti Comuni eseguirono delle spese in  conto  dei  contributi  da
essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi  corsi
secondari  di  avviamento  professionale  agli  ex-corsi  integrativi
succeduti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
delle provincie di Parma e Reggio nell'Emilia, riportato  nell'elenco
annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria  dello
Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n.
8, e dell'art. 29 della legge  22  aprile  1932-X,  n.  490,  il  cui
ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII  -  31
dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale,
d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.