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LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2217

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente la integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'Esercito in guerra. (038U2217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1939 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente la integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'Esercito in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.