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LEGGE 22 dicembre 1938, n. 2217

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1621, concernente la integrazione delle disposizioni della legge 9 aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione, che possano occorrere ai militari o ad altro personale impiegato, addetto o al seguito dell'Esercito in guerra. (038U2217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-3-1939
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera, dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,
n. 1621, concernente la integrazione delle disposizioni della legge 9
aprile 1855, n. 730, relativa agli atti di procura, di consenso e  di
autorizzazione,  che  possano  occorrere  ai  militari  o  ad   altro
personale impiegato, addetto o al seguito dell'Esercito in guerra. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando a  chiunque  spetti  di  osservarla,  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1938-XVII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                 Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.