stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. (039U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1945)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  11-2-1939 al: 20-10-1944
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.