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REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. (039U0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1945)
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Testo in vigore dal: 11-2-1939
al: 20-10-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta, di provvedere; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  17  novembre  1938-XVII,   n.   1728,
contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le limitazioni della proprieta'  immobiliare,  stabilite  dall'art.
10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,  n.
1728,  si  determinano  cumulando  separatamente  i  terreni   ed   i
fabbricati urbani siti nel territorio  del  Regno  e  costituenti  il
patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza  ebraica  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.