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REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938, n. 1890

Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali. (038U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n, 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali;
Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, convertito nella legge 1° marzo 1931, n. 641, contenente agevolazioni ai molini che si trovano in alta montagna;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme l'esercizio dell'industria della macinazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esercizio della macinazione dei cereali e delle leguminose è subordinato al rilascio di apposita licenza secondo le norme del presente decreto.