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REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938, n. 1890

Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali. (038U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 (in G.U. 05/06/1939, n. 131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-12-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n, 1580, convertito nella
legge 22 novembre 1928,  n.  2691,  sulla  disciplina  dell'industria
della macinazione dei cereali; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, convertito  nella
legge 1° marzo 1931, n. 641, contenente agevolazioni ai molini che si
trovano in alta montagna; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  con
nuove norme l'esercizio dell'industria della macinazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia
e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio della macinazione dei cereali  e  delle  leguminose  e'
subordinato al rilascio di apposita  licenza  secondo  le  norme  del
presente decreto.