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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1938, n. 1757

Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita delle specialità medicinali. (038U1757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-2-1938 al: 9-2-2011
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Art. 1

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206;

Visto l'accordo economico collettivo per la vendita delle specialità medicinali, stipulato a Milano in data 4 febbraio 1938-XVI, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici, la Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti chimici e il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

Visto il parere espresso dalla Corporazione della chimica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1745;

Visto l'art. 11 della predetta legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

È pubblicato l'unito testo di accordo economico collettivo per la vendita delle specialità medicinali, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1938-XVI

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi