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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 ottobre 1938, n. 1757

Accordo economico collettivo per la disciplina della vendita delle specialità medicinali. (038U1757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 10-2-1938
al: 9-2-2011
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                         IL CAPO DEL GOVERNO 
 
                 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206; 
 
  Visto  l'accordo  economico  collettivo  per   la   vendita   delle
specialita'  medicinali,  stipulato  a  Milano  in  data  4  febbraio
1938-XVI, tra la Federazione nazionale fascista degli industriali dei
prodotti chimici, la Federazione nazionale fascista dei  commercianti
dei  prodotti  chimici  e  il  Sindacato   nazionale   fascista   dei
farmacisti; 
 
  Visto il parere espresso dalla Corporazione della chimica, ai sensi
dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163; 
 
  Vista l'approvazione data dal  Comitato  corporativo  centrale,  ai
sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge  18  aprile  1935-XIII,  n.
441, convertito in legge con la  legge  12  settembre  1935-XIII,  n.
1745; 
 
  Visto l'art. 11 della predetta legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163; 
 
                              Decreta: 
 
  E' pubblicato l'unito testo di accordo economico collettivo per  la
vendita delle specialita' medicinali, visto dal  Segretario  generale
del Consiglio nazionale delle corporazioni. 
 
  Il presente decreto sara' inserto nella  raccolta  ufficiale  delle
leggi e dei decreti del Regno. 
 
  Roma, addi' 22 ottobre 1938-XVI 
 
                   Il Capo del Governo 
           Primo Ministro Segretario di Stato 
                      Mussolini 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi