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REGIO DECRETO 30 settembre 1938, n. 1652

Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario. (038U1652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  13-11-1938 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata l'opportunità di un aggiornamento all'ordinamento didattico vigente;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, è sostituito il seguente:

« Ferme restando le norme relative alla durata dei singoli corsi di studio e quelle di carattere didattico, contenute nelle singole tabelle, gli statuti delle Università e degli Istituti superiori stabiliscono le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame, fra gli insegnamenti di ciascuna Facoltà e le norme per gli esami nelle materie a corso pluriennale, nei casi non previsti nelle tabelle anzidette.

Col manifesto degli studi di ogni Università sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma, prescrivendosi anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla Facoltà».