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REGIO DECRETO 30 settembre 1938, n. 1652

Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario. (038U1652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 13-11-1938
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto  il  Testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; 
 
  Veduto il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 
 
  Veduto il R. decreto  7  maggio  1936-XIV,  n.  882,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
 
  Considerata  l'opportunita'  di  un  aggiornamento  all'ordinamento
didattico vigente; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro,  Segretario  di  Stato  per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 del  R.  decreto  28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  e'
sostituito il seguente: 
 
  « Ferme restando le norme relative alla durata dei singoli corsi di
studio e quelle  di  carattere  didattico,  contenute  nelle  singole
tabelle, gli statuti delle Universita'  e  degli  Istituti  superiori
stabiliscono le precedenze, per l'iscrizione e per l'esame,  fra  gli
insegnamenti di ciascuna Facolta' e le  norme  per  gli  esami  nelle
materie a corso pluriennale, nei  casi  non  previsti  nelle  tabelle
anzidette. 
 
  Col manifesto degli  studi  di  ogni  Universita'  sono  comunicati
annualmente i piani di studio consigliati  per  i  singoli  corsi  di
laurea  o  diploma,  prescrivendosi  anche  le  esercitazioni  e   le
eventuali prove per quegli insegnamenti per i  quali  siano  ritenute
opportune dalla Facolta'».