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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 agosto 1938, n. 1307

Disciplina della compravendita dei marmi apuani. (038U1307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-9-1938 al: 9-2-2011
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IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 8 dell'accordo economico collettivo del 31 maggio 1937-XV, integrativo e modificativo degli accordi economici collettivi del 17 dicembre 1935-XIV e del 30 ottobre 1936-XV disciplinanti la compravendita e la segatura dei marmi apuani; accordi pubblicati con propri decreti del 5 aprile 1938-XVI, 28 gennaio 1936-XIV e 20 luglio 1937-XV, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1938-XVI, 5 febbraio 1936-XIV e 6 agosto 1937-XV;
Vista la norma elaborata dalla Corporazione delle industrie estrattive nella seduta del 19 maggio 1938-XVI ad integrazione del citato art. 8 su richiesta della Federazione nazionale fascista esercenti le industrie estrattive;
Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 5 luglio 1938-XVI che approva la norma stessa, ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Visti

gli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1931, n. 163; Decreta:

Art. 1



È disposta la pubblicazione della seguente norma:

«All'art. 8 dell'accordo economico collettivo 31 maggio 1937-XV integrativo e modificativo degli accordi economici collettivi 17 dicembre 1935-XIV e 30 ottobre 1936-XV, per la disciplina della compravendita o della segatura dei marmi apuani, è aggiunta la seguente disposizione: per le forniture dei marmi al Consorzio nazionale per gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, la percentuale di rimborso per ritiro di quantità di marmi superiori alle 1200 tonn. è elevata al 20%».