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DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 agosto 1938, n. 1307

Disciplina della compravendita dei marmi apuani. (038U1307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-9-1938
al: 9-2-2011
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                         IL CAPO DEL GOVERNO 
 
                 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 8 dell'accordo  economico  collettivo  del  31  maggio
1937-XV,  integrativo  e   modificativo   degli   accordi   economici
collettivi  del  17  dicembre  1935-XIV  e  del  30  ottobre  1936-XV
disciplinanti la  compravendita  e  la  segatura  dei  marmi  apuani;
accordi pubblicati con propri  decreti  del  5  aprile  1938-XVI,  28
gennaio 1936-XIV e 20 luglio 1937-XV, rispettivamente nella  Gazzetta
Ufficiale del 4 maggio 1938-XVI,  5  febbraio  1936-XIV  e  6  agosto
1937-XV; 
 
  Vista  la  norma  elaborata  dalla  Corporazione  delle   industrie
estrattive nella seduta del 19 maggio 1938-XVI  ad  integrazione  del
citato art. 8  su  richiesta  della  Federazione  nazionale  fascista
esercenti le industrie estrattive; 
 
  Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data  5
luglio 1938-XVI  che  approva  la  norma  stessa,  ai  sensi  del  R.
decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441; 
 
  Visti gli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1931, n. 163; 
 
  Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' disposta la pubblicazione della seguente norma: 
 
  «All'art. 8 dell'accordo economico  collettivo  31  maggio  1937-XV
integrativo e modificativo  degli  accordi  economici  collettivi  17
dicembre 1935-XIV e 30  ottobre  1936-XV,  per  la  disciplina  della
compravendita o della segatura  dei  marmi  apuani,  e'  aggiunta  la
seguente disposizione:  per  le  forniture  dei  marmi  al  Consorzio
nazionale per gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, la
percentuale di rimborso per ritiro di quantita'  di  marmi  superiori
alle 1200 tonn. e' elevata al 20%».