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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938, n. 1296

Norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. (038U1296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 392 (in G.U. 09/03/1939, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1938 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;
Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1928, 25 giugno 1928, 2 luglio 1928 e 16 luglio 1929, per l'applicazione ed estensione dei R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896, convertito, con modificazioni, nella legge 7 gennaio 1938, n. 37;
Ritenuta la necessita urgente ed assoluta di estendere, con opportune norme di coordinamento, alle Amministrazioni degli altri enti pubblici le disposizioni del citato R. decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896, nonché di apportare integrazioni e modificazioni alle disposizioni stesse;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per i lavori relativi ad opere pubbliche, di durata superiore ad un anno, aggiudicati o comunque affidati prima del 5 ottobre 1936, limitatamente alla parte eseguita dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV, è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti semprechè l'amministrazione riconosca essersi verificate, in confronto dei prezzi lordi di capitolato, variazioni maggiori del 20 nel complesso dei lavori eseguiti dal 1° gennaio al 30 giugno 1987-XV.

Per la parte di lavori eseguita o da eseguire dopo il 1° luglio 1937-XV è anche ammessa la facoltà di procedere alla revisione, semprechè le variazioni dei prezzi risultino maggiori del 10% nel complesso dei lavori eseguiti da tale data fino alla loro completa ultimazione.

Nei casi di appalto concorso si terra conto della data di presentazione dell'offerta.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, né si applica ai materiali precedentemente approvviggionati in cantiere.