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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938, n. 1296

Norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. (038U1296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 gennaio 1939, n. 392 (in G.U. 09/03/1939, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 
 
  Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, convertito nella
legge 24 giugno 1928, n. 1575; 
 
  Visti i decreti Ministeriali 31  marzo  1928,  25  giugno  1928,  2
luglio 1928 e 16 luglio 1929, per l'applicazione ed estensione dei R.
decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1937, n. 1896,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 gennaio 1938, n. 37; 
 
  Ritenuta  la  necessita  urgente  ed  assoluta  di  estendere,  con
opportune norme di coordinamento, alle  Amministrazioni  degli  altri
enti pubblici le disposizioni del citato R.  decreto-legge  6  agosto
1937, n. 1896, nonche' di apportare integrazioni e modificazioni alle
disposizioni stesse; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  le
finanze, per l'interno, per le corporazioni, per la  guerra,  per  la
marina,  per   l'aeronautica,   per   l'educazione   nazionale,   per
l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per i lavori relativi ad opere pubbliche, di durata superiore ad un
anno, aggiudicati o comunque  affidati  prima  del  5  ottobre  1936,
limitatamente alla  parte  eseguita  dal  1°  gennaio  al  30  giugno
1937-XV, e' ammessa la  facolta'  di  procedere  alla  revisione  dei
prezzi  pattuiti  sempreche'  l'amministrazione   riconosca   essersi
verificate, in confronto dei prezzi lordi di  capitolato,  variazioni
maggiori del 20 nel complesso dei lavori eseguiti dal 1°  gennaio  al
30 giugno 1987-XV. 
 
  Per la parte di lavori eseguita o da eseguire  dopo  il  1°  luglio
1937-XV e' anche ammessa la facolta'  di  procedere  alla  revisione,
sempreche' le variazioni dei prezzi risultino maggiori  del  10%  nel
complesso dei lavori eseguiti da tale data fino  alla  loro  completa
ultimazione. 
 
  Nei  casi  di  appalto  concorso  si  terra  conto  della  data  di
presentazione dell'offerta. 
 
  Trattandosi di revisione in aumento, questo  non  si  applica  alla
quantita' di lavoro che l'impresa, a  giudizio  dell'Amministrazione,
avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al
tempo  trascorso  dalla  consegna,  ne'  si  applica   ai   materiali
precedentemente approvviggionati in cantiere.