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REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2719

Modificazioni al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recante norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine. (037U2719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-6-1938 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Su

proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni dei sottoindicati articoli del sopracitato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, sono modificate come segue:

Art. 4. - Gli impiegati ausiliari sono applicati a tutti i servizi attivi esecutivi e d'ordine postali e telegrafici, nonché ai lavori a cottimo negli uffici amministrativi contabili centrali e provinciali.

Il Ministero potrà autorizzare che siano affidate ai detti impiegati altre attribuzioni normalmente proprie del personale di 2ª categoria.

Gli agenti subalterni ausiliari sono adibiti a mansioni subalterne e di fatica, compresi i servizi di pulizia ed il recapito dei telegrammi e degli espressi.

Art. 13. - Al personale ausiliario potrà essere concesso, oltre al riposo settimanale retribuito, un congedo annuale con diritto a retribuzione che non superi i trenta giorni.

In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione fino al limite di venti giorni all'anno.

Qualora però non abbia ancora usufruito del congedo annuale nel limite massimo di cui al comma precedente, conserva la retribuzione fino allo scadere del cinquantesimo giorno di assenza complessiva nell'anno fra congedo e malattia.

Per giustificati motivi di famiglia il personale ausiliario può, a domanda, essere esentato dal servizio con perdita dell'intera retribuzione: tale assenza non potrà avere durata maggiore di sei mesi.

In caso di malattia, debitamente accertata, le assenze non retribuite oltre le 20 suddette, non potranno protrarsi al di là di un anno. Due periodi di assenza per motivi di salute, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'assenza.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda assenza non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di assenza per infermità o per motivi di famiglia non può superare i diciotto mesi in un quinquennio.

Scaduti i periodi massimi suddetti l'impiegato o l'agente ausiliario che risulti inabile per infermità a riassumere servizio, è licenziato.

L'impiegato o l'agente ausiliario che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere del periodo di assenza consentito non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Nei casi d'infortunio o di malattia causata dal servizio saranno adottate per gli ausiliari le norme speciali emanate dalla Amministrazione per il personale non di ruolo.

L'Amministrazione conserva il posto agli ausiliari chiamati alle armi per obbligo di leva, i quali si ripresentino alla Direzione dalla quale dipendevano per riassumervi servizio entro dieci giorni dalla data del congedamento dalle armi.

Art. 14. - Al personale ausiliario con contratto a termine sono applicabili le seguenti punizioni;

1° il richiamo per lievi mancanze;

2° l'ammenda da lire 5 a lire 50 per recidiva o maggiore gravità delle mancanze predette;

3° la sospensione dal servizio e dall'intera retribuzione da uno a venti giorni, per contegno non corretto, riprovevole condotta, insubordinazione, o per altra grave mancanza;

4° il licenziamento, per recidiva o maggiore gravità di tali mancanze e per qualsiasi altro fatto o motivo che renda incompatibile l'ulteriore permanenza dell'impiegato o dell'agente in servizio.

La sospensione è inflitta dal direttore generale.

Il licenziamento è deciso dal Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione.

Le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 sono inflitte dopo vagliate le giustificazioni prodotte dall'interessato in seguito alle necessarie contestazioni.

Nel caso che l'impiegato o l'agente ausiliario fosse sottoposto a giudizio per delitto, saranno osservate, per analogia ed, in quanto applicabili, le norme in materia vigenti pel personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Benni - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 397, foglio 147. - Mancini.