stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2719

Modificazioni al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recante norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine. (037U2719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-6-1938
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733; 
 
  Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023; 
 
  Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed  i
telegrafi; 
 
  Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le  comunicazioni,
di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni  dei  sottoindicati  articoli  del  sopracitato  R.
decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, sono modificate come segue: 
 
  Art. 4. - Gli impiegati ausiliari sono applicati a tutti i  servizi
attivi esecutivi e d'ordine postali e telegrafici, nonche' ai  lavori
a  cottimo  negli  uffici   amministrativi   contabili   centrali   e
provinciali. 
 
  Il  Ministero  potra'  autorizzare  che  siano  affidate  ai  detti
impiegati altre attribuzioni normalmente proprie del personale di  2ª
categoria. 
 
  Gli agenti subalterni ausiliari sono adibiti a mansioni  subalterne
e di fatica, compresi  i  servizi  di  pulizia  ed  il  recapito  dei
telegrammi e degli espressi. 
 
  Art. 13. - Al personale ausiliario potra' essere concesso, oltre al
riposo settimanale retribuito,  un  congedo  annuale  con  diritto  a
retribuzione che non superi i trenta giorni. 
 
  In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale
stesso conserva la  retribuzione  fino  al  limite  di  venti  giorni
all'anno. 
 
  Qualora pero' non abbia ancora usufruito del  congedo  annuale  nel
limite massimo di cui al comma precedente, conserva  la  retribuzione
fino allo scadere del cinquantesimo  giorno  di  assenza  complessiva
nell'anno fra congedo e malattia. 
 
  Per giustificati motivi di famiglia il personale ausiliario puo', a
domanda,  essere  esentato  dal  servizio  con  perdita   dell'intera
retribuzione: tale assenza non potra' avere durata  maggiore  di  sei
mesi. 
 
  In  caso  di  malattia,  debitamente  accertata,  le  assenze   non
retribuite oltre le 20 suddette, non potranno protrarsi al di la'  di
un anno. Due periodi di assenza per motivi di salute,  interrotti  da
un periodo di servizio attivo non superiore a tre  mesi,  si  sommano
agli effetti  della  determinazione  del  limite  massimo  di  durata
dell'assenza. 
 
  Se il periodo intermedio di servizio attivo  sia  superiore  a  tre
mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda assenza non  puo'
protrarsi oltre i sei mesi. 
 
  La durata complessiva di piu' periodi di assenza per  infermita'  o
per motivi di famiglia non  puo'  superare  i  diciotto  mesi  in  un
quinquennio. 
 
  Scaduti  i  periodi  massimi  suddetti   l'impiegato   o   l'agente
ausiliario che risulti inabile per infermita' a riassumere  servizio,
e' licenziato. 
 
  L'impiegato  o  l'agente  ausiliario  che  non  risulti  inabile  a
riassumere l'ufficio e  che  allo  scadere  del  periodo  di  assenza
consentito non riprenda servizio, e' dichiarato dimissionario. 
 
  Nei casi d'infortunio o di malattia causata  dal  servizio  saranno
adottate  per  gli  ausiliari  le  norme   speciali   emanate   dalla
Amministrazione per il personale non di ruolo. 
 
  L'Amministrazione conserva il posto agli  ausiliari  chiamati  alle
armi per obbligo di leva, i  quali  si  ripresentino  alla  Direzione
dalla quale dipendevano per riassumervi servizio entro  dieci  giorni
dalla data del congedamento dalle armi. 
 
  Art. 14. - Al personale ausiliario con  contratto  a  termine  sono
applicabili le seguenti punizioni; 
 
  1° il richiamo per lievi mancanze; 
 
  2° l'ammenda da lire 5 a lire 50 per recidiva o  maggiore  gravita'
delle mancanze predette; 
 
  3° la sospensione dal servizio e dall'intera retribuzione da uno  a
venti  giorni,  per  contegno  non  corretto,  riprovevole  condotta,
insubordinazione, o per altra grave mancanza; 
 
  4° il licenziamento, per  recidiva  o  maggiore  gravita'  di  tali
mancanze e per qualsiasi altro fatto o motivo che renda incompatibile
l'ulteriore permanenza dell'impiegato o dell'agente in servizio. 
 
  La sospensione e' inflitta dal direttore generale. 
 
  Il licenziamento e' deciso dal Ministro previo parere del Consiglio
di amministrazione. 
 
  Le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 sono inflitte dopo vagliate  le
giustificazioni prodotte dall'interessato in seguito alle  necessarie
contestazioni. 
 
  Nel caso che l'impiegato o l'agente ausiliario fosse  sottoposto  a
giudizio per delitto, saranno osservate, per analogia ed,  in  quanto
applicabili, le norme in materia vigenti pel personale di ruolo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 novembre 1937 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                     Benni - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 maggio 1938 - Anno XVI 
 
  Atti del Governo, registro 397, foglio 147. - Mancini.