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REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938, n. 330

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (038U0330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 245 (in G.U. 23/02/1939, n. 45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1938 al: 22-4-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, portanti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1176, contenente provvedimenti a favore del naviglio nazionale;
Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, contenente provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la protezione dell'industria delle costruzioni navali e per lo sviluppo della marina mercantile nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la costruzione, in Italia, di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, per conto di nazionali, i costruttori potranno importare dall'estero, in franchigia dei dazi, tutti i materiali metallici grezzi e semilavorati, gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonché il legname necessario alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari di bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaresco e di attrezzatura.

Per i materiali metallici, e per gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, i quali, anziché importati dall'estero in franchigia dei dazi, risulteranno di produzione nazionale e fabbricati con materiale libero da vincolo doganale, nonché per il legname il quale, anziché importato dall'estero in franchigia dei dazi, risulterà di produzione nazionale, verrà corrisposto al costruttore un compenso nella misura equivalente alla metà dell'ammontare dei dazi doganali a cui sarebbero stati soggetti se provenienti dall'estero.

Le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, la cui effettiva costruzione non venisse iniziata entro dodici mesi dalla data in cui fu resa la relativa dichiarazione di costruzione o, se iniziata, non raggiungesse il grado di avanzamento, che sarà stabilito nel regolamento, nei termini che questo fisserà, decadranno dalla concessione ottenuta, salvo eventuali proroghe che il Ministro per le comunicazioni ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire.