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REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938, n. 330

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (038U0330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1939, n. 245 (in G.U. 23/02/1939, n. 45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-4-1938
al: 22-4-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visti il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito  nella
legge 18 dicembre 1927, n. 2494, ed il R.  decreto-legge  23  ottobre
1927, n. 2124, convertito  nella  legge  14  giugno  1928,  n.  1392,
portanti provvedimenti  a  favore  dell'industria  delle  costruzioni
navali; 
 
  Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1176, contenente  provvedimenti  a
favore del naviglio nazionale; 
 
  Visto il R. decreto-legge 18  ottobre  1934,  n.  1867,  convertito
nella legge 11 aprile 1935,  n.  701,  contenente  provvedimenti  per
favorire l'aumento di velocita' dei transatlantici; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare  nuove  norme
per la protezione dell'industria delle costruzioni navali  e  per  lo
sviluppo della marina mercantile nazionale; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni,  di  concerto  con  quelli  per  le  finanze,  per  le
corporazioni e per gli scambi e per le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la costruzione, in Italia, di navi mercantili, di draghe  e  di
rimorchiatori pontati di mare, dei laghi, delle lagune e  dei  fiumi,
per conto di nazionali, i costruttori potranno importare dall'estero,
in  franchigia  dei  dazi,  tutti  i  materiali  metallici  grezzi  e
semilavorati, gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni  ed  i
fondi per caldaie, nonche' il  legname  necessario  alla  costruzione
dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari di  bordo
e delle  parti  di  complemento,  di  arredamento  marinaresco  e  di
attrezzatura. 
 
  Per i materiali metallici, e per gli alberi a manovella,  le  linee
d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, i quali,  anziche'  importati
dall'estero  in  franchigia  dei  dazi,  risulteranno  di  produzione
nazionale e fabbricati con  materiale  libero  da  vincolo  doganale,
nonche' per il legname il quale, anziche'  importato  dall'estero  in
franchigia dei  dazi,  risultera'  di  produzione  nazionale,  verra'
corrisposto al costruttore un compenso nella misura equivalente  alla
meta' dell'ammontare dei dazi doganali a cui sarebbero stati soggetti
se provenienti dall'estero. 
 
  Le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati ammessi  ai
benefici previsti dal presente articolo, la cui effettiva costruzione
non venisse iniziata entro dodici mesi dalla data in cui fu  resa  la
relativa  dichiarazione  di   costruzione   o,   se   iniziata,   non
raggiungesse  il  grado  di  avanzamento,  che  sara'  stabilito  nel
regolamento,  nei  termini  che  questo  fissera',  decadranno  dalla
concessione ottenuta, salvo eventuali proroghe che il Ministro per le
comunicazioni ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire.