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REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938, n. 204

Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria. (038U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1938, n. 778 (in G.U. 22/06/1938, n.140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-3-1938 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonché il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità ed assoluta urgenza di emanare norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sono costituiti:

a) di sette membri, quando i capitali amministrati (patrimonio e depositi) non superino i cento milioni;

b) di nove membri, quando i capitali superino i cento milioni e non eccedano i cinquecento milioni.

Per le Casse di risparmio che amministrano capitali di importo superiore a cinquecento milioni il numero dei consiglieri sarà fissato, caso per caso, dai singoli statuti.