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REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1938, n. 204

Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria. (038U0204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1938.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1938, n. 778 (in G.U. 22/06/1938, n.140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-3-1938
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle  Casse  di
risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato  con  R.
decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, nonche' il regolamento per la sua
esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 17  luglio  1937-XV,  n.  1400,  recante
disposizioni per la difesa del risparmio e per  la  disciplina  della
funzione creditizia; 
 
  Veduta la deliberazione  del  Comitato  dei  Ministri,  di  cui  al
predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' ed assoluta urgenza  di  emanare  norme  per
l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti  di  pegni  di
prima categoria; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  Consigli  di  amministrazione  delle  Casse  di  risparmio  sono
costituiti: 
 
  a) di sette membri, quando i capitali  amministrati  (patrimonio  e
depositi) non superino i cento milioni; 
 
  b) di nove membri, quando i capitali superino i cento milioni e non
eccedano i cinquecento milioni. 
 
  Per le Casse di risparmio  che  amministrano  capitali  di  importo
superiore a cinquecento  milioni  il  numero  dei  consiglieri  sara'
fissato, caso per caso, dai singoli statuti.