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LEGGE 23 dicembre 1937, n. 2625

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura. (037U2625)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-3-1938 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Rossoni - Di Revel - Lantini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.