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LEGGE 23 dicembre 1937, n. 2625

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1937-XV, n. 1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle Provincie, dai Comuni, dai Consigli provinciali dell'economia corporativa (ora delle Corporazioni) e da Enti vari, per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e contenente norme sul trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura. (037U2625)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-3-1938
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge  30  marzo  1937-XV,  n.
1352, concernente il pagamento dei contributi dovuti allo Stato dalle
Provincie,  dai  Comuni,  dai  Consigli   provinciali   dell'economia
corporativa  (ora  delle  Corporazioni)  e  da  Enti  vari,  per   il
funzionamento  degli  Ispettorati  provinciali   dell'agricoltura   e
contenente  norme  sul  trattamento  di  quiescenza   del   personale
proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                            Mussolini - Rossoni - Di Revel - Lantini. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Solmi.