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REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937, n. 2041

Agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari. (037U2041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1938, n. 706 (in G.U. 11/06/1938, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1937 al: 7-7-1943
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al servizio di radioaudizione circolare;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928-VI, n. 1350, recante norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio delle radioaudizioni circolari;
Visto il R. decreto legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1823, che detta disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione;
Vista la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, riguardante la radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 780, inteso a semplificare le disposizioni circa il commercio dei materiali radioelettrici ed il rinnovo delle licenze;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di accordare agevolazioni ad organizzazioni del Regime in materia di tasse radiofoniche e di emanare nuove norme intese a promuovere lo sviluppo delle radiodiffusioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare e col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° gennaio 1937-XV sono esonerati dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207, le sedi del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale dell'Associazione nazionale dei combattenti, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e di tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.