stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1937, n. 2041

Agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari. (037U2041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 marzo 1938, n. 706 (in G.U. 11/06/1938, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1937
al: 7-7-1943
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917,  convertito
nella legge 18  marzo  1926-IV,  n.  562,  relativo  al  servizio  di
radioaudizione circolare; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2207,  convertito
nella legge  17  maggio  1928-VI,  n.  1350,  recante  norme  per  il
miglioramento  e  lo  sviluppo  del  servizio  delle   radioaudizioni
circolari; 
 
  Visto  il  R.  decreto  3  agosto  1928-VI,  n.  2295,   contenente
modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio delle
radioaudizioni circolari; 
 
  Visto il R. decreto legge 17 aprile  1931-IX,  n.  589,  convertito
nella legge 21 dicembre  1931-X,  n.  1823,  che  detta  disposizioni
aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio
della radiodiffusione; 
 
  Vista  la  legge  14  giugno  1928-VI,  n.  1352,  riguardante   la
radiodiffusione di esecuzioni artistiche; 
 
  Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173,  convertito
nella legge 26 marzo 1936-XIV,  n.  780,  inteso  a  semplificare  le
disposizioni circa il commercio dei materiali  radioelettrici  ed  il
rinnovo delle licenze; 
 
  Visto il R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645,  che  approva  il
Codice postale e delle telecomunicazioni; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza  di  accordare  agevolazioni  ad
organizzazioni del Regime in  materia  di  tasse  radiofoniche  e  di
emanare  nuove  norme  intese  a   promuovere   lo   sviluppo   delle
radiodiffusioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le  comunicazioni,
di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione  nazionale,
per le corporazioni e per la cultura popolare e  col  Segretario  del
Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A datare dal 1° gennaio 1937-XV sono esonerati dal contributo annuo
obbligatorio  per  la  radiofonia,  previsto  dall'art.  14  del   R.
decreto-legge 17 novembre 1927-VI,  n.  2207,  le  sedi  del  Partito
Nazionale  Fascista,  dell'Opera  nazionale  Dopolavoro,   dell'Opera
nazionale    dell'Associazione     nazionale     dei     combattenti,
dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra  e  di
tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.