stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 settembre 1937, n. 1758

Attuazione, nei riguardi della Regia università di Messina, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII n. 1071. (037U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-11-1937 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico, delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73;
Veduti i Regi decreti 6 dicembre 1934-XIII, n. 2204 e 20 febbraio 1936-XIV, n. 468, con i quali rispettivamente sono stati aggregati i Regi istituti superiori di medicina veterinaria e di magistero di Messina a quella Regia università, come Facoltà;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto, si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1933-XIII n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, nei. riguardi della Regia università di Messina, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.