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REGIO DECRETO 9 settembre 1937, n. 1758

Attuazione, nei riguardi della Regia università di Messina, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII n. 1071. (037U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 7-11-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il  testo  unico,  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; 
 
  Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73; 
 
  Veduti i Regi decreti 6 dicembre 1934-XIII, n. 2204 e  20  febbraio
1936-XIV, n. 468, con i quali rispettivamente sono stati aggregati  i
Regi istituti superiori di medicina veterinaria  e  di  magistero  di
Messina a quella Regia universita', come Facolta'; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  La decorrenza del nuovo ordinamento per  quanto,  si  attiene  alle
disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1933-XIII  n.
1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, nei. riguardi
della Regia universita' di Messina, e' stabilita  alla  data  del  1°
luglio 1937-XV.