stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 luglio 1936, n. 2488

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (036U2488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-3-1937 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.