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REGIO DECRETO 9 luglio 1936, n. 2488

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (036U2488)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-3-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8; 
 
  Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490; 
 
  Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con
R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; 
 
  Vedute le liquidazioni eseguite dal competente  Regio  provveditore
agli  studi  dei  contributi  da  consolidare  per   gli   ex   corsi
integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi  corsi  secondari  di
avviamento professionale  e  le  deliberazioni  di  accettazione  dei
Comuni interessati; 
 
  Considerato che, in attesa del presente provvedimento,  alcuni  dei
predetti Comuni eseguirono delle spese in  conto  dei  contributi  da
essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi  corsi
secondari di  avviamento  professionale  agli  ex  corsi  integrativi
succeduti; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni
delle  provincie  di  Alessandria,  Aosta,  Asti,  Cuneo,  Torino   e
Vercelli, riportato nell'elenco annesso  al  presente  decreto,  deve
versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12
della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della  legge  22
aprile 1932-X, n. 490, il cui  ammontare  rimane  stabilito,  per  il
periodo  1°  luglio  1930-VIII-31  dicembre   1931-X,   nella   somma
risultante dall'elenco  stesso,  il  quale,  d'ordine  Nostro,  viene
firmato dal Ministro proponente.