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REGIO DECRETO 24 settembre 1936, n. 2478

Estensione a favore del comune di Brescia delle disposizioni delle leggi 12 giugno 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune. (036U2478)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-3-1937 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda del comune di Brescia, diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonché l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;
Esaminati i gli atti;
Veduto il progetto generale per la costruzione della fognatura, cittadina del comune di Brescia, redatto, sotto la data del 21 novembre 1921, dall'Ufficio tecnico municipale ed approvato da quel Consiglio comunale con atto in data 14 gennaio 1922, n. 953;
Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito al predetto progetto, nell'adunanza del 13 dicembre 1924, e ritenuto che alle relative prescrizioni emendative si è, da parte del comune di Brescia, adempiuto.
Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione del progetto medesimo, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Veduto il testo del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina del comune di Brescia, deliberato da quel podestà con atto in data 8 marzo 1930, n. 5088;
Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta, provinciale amministrativa di Brescia, in data, rispettivamente, del 29 ottobre e del 10 novembre 1930;
Veduto il nuovo testo del predetto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 2 ottobre 1933, numero 25670, in dipendenza della sopravvenuta emanazione del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduti i pareri espressi, in merito all'anzidetto testo di regolamento, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, nelle rispettive adunanze del 13 settembre e del 18 dicembre 1931;
Veduto il nuovo testo del ripetuto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 22 gennaio 1935, numero 2479, tenendo conto operazioni mosse dagli alti consessi sopraindicati in merito al precedente schema;
Veduto il testo definitivo del ridetto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 22 marzo 1935, n. 6500, onde coordinare le disposizioni del regolamento medesimo alle varianti introdottevi in precedenza ed alle vigenti disposizioni legislative;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estese al comune di Brescia le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.