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REGIO DECRETO 24 settembre 1936, n. 2478

Estensione a favore del comune di Brescia delle disposizioni delle leggi 12 giugno 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune. (036U2478)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1937 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-3-1937
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduta la domanda  del  comune  di  Brescia,  diretta  ad  ottenere
l'estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi  12  luglio
1896, n. 303, e 18 luglio 1911,  n.  799,  concernenti  le  opere  di
fognatura  della  citta'  di  Torino,  nonche'   l'approvazione   del
regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime  in
detto Comune; 
 
  Esaminati i gli atti; 
 
  Veduto il progetto generale per  la  costruzione  della  fognatura,
cittadina del comune di  Brescia,  redatto,  sotto  la  data  del  21
novembre 1921, dall'Ufficio tecnico municipale ed approvato  da  quel
Consiglio comunale con atto in data 14 gennaio 1922, n. 953; 
 
  Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
in merito al predetto progetto, nell'adunanza del 13 dicembre 1924, e
ritenuto che alle relative prescrizioni emendative si  e',  da  parte
del comune di Brescia, adempiuto. 
 
  Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione  del  progetto
medesimo, a norma e per gli effetti della legge 25  giugno  1865,  n.
2359; 
 
  Veduto il testo del regolamento per il  servizio  delle  immissioni
nei  canali  della  fognatura  cittadina  del  comune   di   Brescia,
deliberato da quel podesta' con atto in data 8 marzo 1930, n. 5088; 
 
  Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art.  2  della
legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale  sanitario  e
dalla  Giunta,  provinciale  amministrativa  di  Brescia,  in   data,
rispettivamente, del 29 ottobre e del 10 novembre 1930; 
 
  Veduto il nuovo testo  del  predetto  regolamento,  deliberato  dal
podesta' di Brescia con atto in data 2 ottobre 1933, numero 25670, in
dipendenza della sopravvenuta  emanazione  del  testo  unico  per  la
finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Veduti  i  pareri  espressi,  in  merito  all'anzidetto  testo   di
regolamento, dal  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e  dal
Consiglio di Stato, nelle rispettive adunanze del 13 settembre e  del
18 dicembre 1931; 
 
  Veduto il nuovo testo  del  ripetuto  regolamento,  deliberato  dal
podesta' di Brescia con atto in data 22 gennaio  1935,  numero  2479,
tenendo conto operazioni mosse dagli alti consessi  sopraindicati  in
merito al precedente schema; 
 
  Veduto il testo definitivo del ridetto regolamento, deliberato  dal
podesta' di Brescia con atto in data 22 marzo  1935,  n.  6500,  onde
coordinare le disposizioni del  regolamento  medesimo  alle  varianti
introdottevi in precedenza ed alle vigenti disposizioni legislative; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
 
  Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799; 
 
  Veduti gli articoli 253 e  247  del  testo  unico  per  la  finanza
locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono estese al comune di Brescia le disposizioni dell'art. 8  della
legge 12 luglio 1896, n. 303.