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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936, n. 2454

Integrazione e modificazione del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (036U2454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1154 (in G.U. 23/07/1937, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, che disciplina il condominio delle Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto decreto per autorizzare le Cooperative a stabilire sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme riguardanti il miglior uso della parti comuni degli edifici e per gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, nonché a modificare le norme concernenti la giurisdizione speciale deferita per il periodo di dieci anni alla Commissione di vigilanza per le controversie insorgenti in materia di condominio, abolendosi inoltre la competenza dei Collegi arbitrali per il tempo posteriore al detto periodo di dieci anni;
Considerata l'assoluta urgenza e necessita di provvedere al riguardo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



All'art. 34 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, è aggiunto il seguente comma:

«Nel detto regolamento possono stabilirsi per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta, salvo il reclamo di cui all'art. 38 senza pregiudizio del risarcimento del danno e del rimborso delle spese a cui la violazione abbia dato luogo.

«Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione, costituito con il contributo mensile del 2,50%, di cui all'art. 20 del presente Regio decreto».