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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1936, n. 2454

Integrazione e modificazione del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti Cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (036U2454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1154 (in G.U. 23/07/1937, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-2-1937
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 20 luglio 1934,  n.  1378,  che  disciplina  il
condominio delle Cooperative edilizie a contributo  statale  e  mutuo
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Ritenuta l'opportunita'  di  integrare  e  modificare  il  predetto
decreto  per  autorizzare  le  Cooperative   a   stabilire   sanzioni
pecuniarie per infrazioni alle norme riguardanti il miglior uso della
parti  comuni  degli  edifici  e  per  gli  atti   che   turbano   la
tranquillita'  dei  condomini,  nonche'   a   modificare   le   norme
concernenti la giurisdizione speciale  deferita  per  il  periodo  di
dieci  anni  alla  Commissione  di  vigilanza  per  le   controversie
insorgenti in materia di condominio, abolendosi inoltre la competenza
dei Collegi arbitrali per il tempo posteriore  al  detto  periodo  di
dieci anni; 
 
  Considerata  l'assoluta  urgenza  e  necessita  di  provvedere   al
riguardo; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia,  per
le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 34 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, e' aggiunto  il
seguente comma: 
 
  «Nel detto regolamento possono stabilirsi per  le  infrazioni  alle
norme circa l'uso delle  cose  comuni  e  gli  atti  che  turbano  la
tranquillita' dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire
cinquanta, salvo il reclamo di cui all'art. 38 senza pregiudizio  del
risarcimento del danno e del rimborso delle spese a cui la violazione
abbia dato luogo. 
 
  «Il provento delle sanzioni e' devoluto al fondo  di  manutenzione,
costituito con il contributo mensile del 2,50%, di  cui  all'art.  20
del presente Regio decreto».