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REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936, n. 2438

Conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo. (036U2438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1937, n. 1295 (in G.U. 07/08/1937, n.182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di affidare, temporaneamente, al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, i poteri del direttore generale per rendere più facile l'adeguamento della struttura dell'Istituto alle sue accresciute funzioni amministrative e politico-sociali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, e per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I poteri e le attribuzioni conferiti, dalle disposizioni vigenti, al direttore generale dell'Istituto nazionale fasciata della previdenza sociale, sono affidati, per la durata di un anno, al presidente dell'Istituto medesimo.