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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  19-10-1947
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Art. 20



Il direttore generale dell'istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze e il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Nei regolamenti del personale previsti dal n. 9 dell'art. 14,
((...))
, saranno anche stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo e dai Comitati speciali.

Egli interviene, con voto consultivo alle sedute dei Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull'andamento delle diverse gestioni dell'istituto.