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REGIO DECRETO 7 agosto 1936, n. 1720

Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. (036U1720)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-10-1936 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 10 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di determinare i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni o quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle A e B annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro proponente, rispettivamente indicanti i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

Lantini.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 377, foglio 98. - Mancini.