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LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. (034U0653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
Testo in vigore dal:  12-5-1934

Art. 10



Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.