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REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936, n. 1646

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo. (036U1646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 746 (in G.U. 01/06/1937, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1936 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modi-ficazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali) . . . .

L. 75 per quintale

Oli minerali lubrificanti (voce 643-b):

1° oli bianchi e per trasformatori . .
» 90 id.
2° altri . . . . . .
» 75 id.
Petrolio (voce 643-c) . . . .
» 120 id.
Benzina (voce 643-d) . . . . . . . .
» 161 id.
Oli minerali altri (voce 643-e) . . . .
» 130 id.
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):

1° con densità da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15°
» 60 id.
2° con densità superiore a 0,880 alla temperatura di 15°
» 30 id.
Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644-c)
» 75 id.

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali di color nero con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi sieno impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Restano del pari ferme tutte la agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto, in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo quanto dispone l'articolo seguente.