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REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936, n. 1646

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali, dei residui della loro distillazione e del benzolo. (036U1646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 aprile 1937, n. 746 (in G.U. 01/06/1937, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-9-1936
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la tariffa generale dei dazi  doganali  approvata  con  Regio
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto  15  settembre  1915,  n.  1373,  e  successive
modi-ficazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 17  ottobre  1935,  n.  1963,  convertito
nella legge 17 febbraio 1936, n. 335; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  nuove  modificazioni
al regime fiscale  degli  oli  minerali  e  dei  residui  della  loro
distillazione; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato,  di  concerto  con  i  Ministri  per  le   finanze,   per   le
corporazioni, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli  minerali  e  residui
della loro distillazione sono modificate come segue: 
 
  Oli minerali greggi altri (voce 643-a-3 della tariffa generale  dei
dazi doganali) . . . . 
 
                                                   L. 75 per quintale 
 
  Oli minerali lubrificanti (voce 643-b): 
 
  1° oli bianchi e per trasformatori . . 
                                                   » 90 id. 
  2° altri . . . . . . 
                                                   » 75 id. 
  Petrolio (voce 643-c) . . . . 
                                                   » 120 id. 
  Benzina (voce 643-d) . . . . . . . . 
                                                   » 161 id. 
  Oli minerali altri (voce 643-e) . . . . 
                                                   » 130 id. 
  Residui della distillazione di oli minerali da  usare  direttamente
come combustibili (voce 644-a): 
 
  1° con densita' da 0,850 a 0,880 alla temperatura di 15° 
                                                   » 60 id. 
  2° con densita' superiore a 0,880 alla temperatura di 15° 
                                                   » 30 id. 
  Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644-c) 
                                                   » 75 id. 
 
  Resta ferma la tassa di vendita  di  L.  0,40  il  quintale  per  i
residui della distillazione degli oli  minerali  di  color  nero  con
densita' non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro
centesimale, a condizione che  i  residui  medesimi  sieno  impiegati
direttamente  ed  esclusivamente  nelle  caldaie  o  nei  forni  come
combustibili. 
 
  Restano del pari  ferme  tutte  la  agevolazioni  consentite  dalle
vigenti discipline in materia di tassa di  vendita,  per  i  prodotti
contemplati dal  presente  decreto,  in  quanto  destinati  agli  usi
specificatamente previsti dalle disposizioni relative e salvo  quanto
dispone l'articolo seguente.