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REGIO DECRETO 9 luglio 1936, n. 1482

Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (036U1482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1940)
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Testo in vigore dal: 23-8-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 6 della legge 28  maggio  1936,  n.  1003,  contenente
norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il  patrocinio  davanti
alla Corte di cassazione ed alle anni giurisdizioni superiori; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i  Ministri  per  le
finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art.  3
della legge 28 maggio 1936, n.  1003,  e'  indetto  con  decreto  del
Ministro per la grazia e giustizia,  da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro
il quale devono essere  presentate  le  domande  di  ammissione  agli
esami.