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REGIO DECRETO 9 luglio 1936, n. 1482

Norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (036U1482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/1940)
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Testo in vigore dal:  23-8-1936

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle anni giurisdizioni superiori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nel decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli esami.