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LEGGE 8 giugno 1936, n. 1231

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, e del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (036U1231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1936 al: 21-7-1958
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Art. 1



- Il minimo imponibile fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie B, C-1 e C-2, nonché della categoria D che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:


a L. 2500 . . . dal 1° gennaio 1937

a " 3000 . . . dal . . . . . .1938

a " 3500 . . . dal . . . . . .1939

a " 4000 . . . dal . . . . . .1940



La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato articolo 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2.

- Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:


dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di " 400 . . . . . . . da " 2601 a " 2700
di " 300 . . . . . . . da " 2701 a " 2800
di " 200 . . . . . . . da " 2801 a " 2900
di " 100 . . . . . . . da " 2901 a " 3000

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di " 400 . . . . . . . da " 3101 a " 3200
di " 300 . . . . . . . da " 3201 a " 3300
di " 200 . . . . . . . da " 3301 a " 3400
di " 100 . . . . . . . da " 3401 a " 3500

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 . . . . . . . da L. 3500 a L. 3600
di " 400 . . . . . . . da " 3601 a " 3700
di " 300 . . . . . . . da " 3701 a " 3800
di " 200 . . . . . . . da " 3801 a " 3900
di " 100 . . . . . . . da " 3901 a " 4000

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 . . . . . . . da L. 4000 a L. 4100
di " 400 . . . . . . . da " 4101 a " 4200
di " 300 . . . . . . . da " 4201 a " 4300
di " 200 . . . . . . . da " 4301 a " 4400
di " 100 . . . . . . . da " 4401 a " 4500




Art. 3.

- Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'art. 18, lettera e), del Testo unico sopra citato.

Art. 4.

- L'art. 29 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5.

- L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dall'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriore a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6.

- L'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria D) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera personale, diversi dalle diarie, indennità di missione, trasferte e simili indicate all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dall'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti, affinchè proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento una tantum del reddito netto in categoria D.

Art. 7.

- I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati una tantum quali redditi di categoria C-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento una tantum il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'Amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà, entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

- Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture, l'ufficio delle imposte ha la facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sé, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente, per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni, l'Ufficio potrà procedere ad inscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la tassazione una tantum di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo, rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9.

- L'art. 59 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di Ricchezza Mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10.

- La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11.

- L'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro i termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12.

- L'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'articolo 25 del Testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla inscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo 109, e, rispettivamente, nell'articolo 120, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente articolo 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiusosi nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13.

- Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria B conseguiti da provincie, comuni ed enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

- Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria B, ogni qualvolta essi affluiscano in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del Tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria B le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15.

- Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base a bilancio, si farà luogo anche alla detrazione dell'intero ammontare di spese e passività da tali articoli contemplate, che si riferiscano all'acquisto ed all'amministrazione di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli emessi da enti pubblici o da enti e società privati, in quanto questi ultimi formino oggetto della normale attività dell'acquirente, o provengano da enti e società a venti oggetto similare o connesso alla normale attività dell'acquirente stesso.

Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge da imposta di ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi di titoli non aventi le caratteristiche proprie di quelli previsti nel precedente comma, delle spese e passività riferibili all'organizzazione dell'impresa nel suo complesso, non sarà ammessa in detrazione dal reddito tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in linea estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti.

Art. 16.

- Nei casi di incorporazione o di fusione di società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, deve essere compilato, all'atto della incorporazione o della fusione, a cura della società od ente incorporante o risultante dalla fusione, il bilancio di chiusura della società od ente cessato, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

Art. 17.

- Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercé la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, o sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18.

- A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'art. 11 della presente legge.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'art. 20 della presente legge.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'art. 12 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19.

- Quando nel bilancio di una società od ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presento legge, relativo ad un determinato esercizio, risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi forma, distribuiti agli azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà di accertamento spetta alla Finanza, allorché i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20.

- Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito - oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili - hanno altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti da essi raccolti, anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento o con altro atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi in base ai quali hanno proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili per fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito hanno la facoltà di determinare il reddito da assoggettare al tributo in base alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti, fermo restando l'obbligo della indicazione dei motivi a norma del comma precedente.

Art. 21.

- La esenzione dall'imposta di Ricchezza Mobile concessa dal 1° comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22.

- A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società in accomandita semplice, o società in nome collettivo e di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a, pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'art. 60 del Testo Unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito o dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli Istituti di credito, sono estese a chiunque - enti, società di qualsiasi genere, privati - eserciti l'industria del credito.

Art. 23.

- Il secondo comma dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonché i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24.

- Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25.

- Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26.

- A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, che abbiano alle proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento dei loro beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria D degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonché a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

- Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali - diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni - e società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria C-2 e tassati per ruolo con le norme stabilite nel R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28.

- All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1937.

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di Ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria B derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1937, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonché ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1937 alla normale revisione del reddito di Ricchezza Mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria B così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29.

- A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, comunque costituiti, aventi per oggetto successive manipolazioni o lavorazioni dei prodotti del suolo, conferiti dai singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui redditi agrari, come unico contribuente per il reddito derivante da tali manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del 5 per cento.

Agli effetti del precedente comma, il prodotto dei fondi di spettanza dei coloni e mezzadri, anche se conferito dai rispettivi proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri o dei fondi compresi nell'affittanza agraria.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in quanto siano costituiti in forma di società anonima od in accomandita per azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta sulle risultanze dei rispettivi bilanci, ai termini dell'art. 12 della presente legge.

Art. 30.

- A partire dal 1° gennaio 1936, sono considerati come facenti parte del reddito agrario contemplato dalle vigenti disposizioni anche i redditi che, dopo la prima manipolazione dei prodotti agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive, tanto dai proprietari diretti coltivatori, quanto da coloro che attendono alla coltura dei fondi rustici in qualità di coloni, mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente, le disposizioni in vigore per le aliquote delle imposte erariali ed ogni altro tributo diretto, nonché per i minimi imponibili.

La disposizione del comma precedente non si applica quando le operazioni in esso contemplate rappresentino una industria diversa dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principi ed entro i limiti della tecnica che lo governa.

È del pari esclusa l'applicazione del primo comma ai redditi dipendenti da qualsiasi fase di manipolazione e lavorazione di prodotti di fondi che non siano propri o condotti in affitto, o mezzadria o colonia.

Art. 31

- Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne domanda agli Uffici delle imposte entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 32.

- All'art. 64 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 33.

- Tutti i datori di lavoro, che à sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 e D sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 34.

- Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente dl ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'Ufficio, la Finanza può ricorrere all'Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 35.

- A tenore dell'ultimo comma dell'art. 120 del Regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 36.

- Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'articolo 63 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificati prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e pescherecce.

Art. 37.

- Le disposizioni contenute nell'art. 69 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.